Con il decreto-legge “Semplificazioni”, al momento non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma che si trova alla “bollinatura” della Ragioneria dello Stato, il Governo ha deciso di dare una stretta introducendo la sanzione della sospensione dall’Albo per chi non comunica la propria PEC ovvero, più propriamente, il proprio “domicilio digitale”; così infatti prevede l’art. 37 comma “e”, del decreto-legge “Semplificazioni”:
“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.”
Invitiamo dunque tutti gli iscritti a comunicare il loro indirizzo PEC (se ne dispongono) oppure di aprire la PEC professionale, gratuita a vita, messa a disposizione dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sul loro sito all'indirizzo www.agrotecnici.it/richiesta_pec.htm
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